IL tribunale amministrativo regionale il 19 aprile si è espresso negativamente nei confronti dell’istanza di rendere illegittima l’autorizzazione data dalla Regione Lazio alla sua realizzazione. IL 5 maggio è uscita la sentenza e le sue motivazioni.
La questione dell’impianto sarà argomento di discussione in questa campagna elettorale in cui tra i temi bisognerà parlare anche della tendenza di Guidonia ad essere città per il ricovero dei rifiuti.
L’impostazione dei giudici ha separato la questione dell’autorizzazione con quella del suo rinnovo ad essere attiva. IL rinnovo dell’autorizzazione è arrivato nel luglio 2015. L’autorizzazione in agosto 2010. Quest’ultima è ritenuta inoppugnabile per motivi giuridici. Sulla violazione ai vincoli paesaggistici, si risponde invece che il sistema vincolistico che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo deve mettere a punto non è stato ancora ultimato. Quindi non esiste certezza del diritto in tal senso. Ma esiste anche un decreto ministeriale che vincola l’area. È stato emanato il 16 settembre 2016.
La Procura di Tivoli ha messo l’impianto sotto sequestro penale. Nella sua area non possono svolgersi lavori in contrasto con il vincolo paesaggistico ministeriale come il trasporto di camion o l’abbancamento di rifiuti. Con questa sentenza l’impianto si avvia a porsi come realtà di Guidonia di cui si deve prender atto, evitando recriminazioni e accuse politicistiche di responsabilità.
Il problema, oggi, è appunto “la presa d’atto”, la considerazione di questa presenza come realtà. Affinare, quindi, la linea di controllo, in modo che l’utilità della struttura non estenda il suo raggio di operatività su Roma e su buona parte dell’area metropolitana.

Sentenza TAR TMB Guidonia, maggio 2017